Testamento

COME FARE IL TESTAMENTO
LA REDAZIONE DEL TESTAMENTO
La legge prevede tre tipi di testamento: olografo, segreto e pubblico.
TESTAMENTO OLOGRAFO
TESTAMENTO SEGRETO
Il testamento segreto unisce i vantaggi del testamento olografo ad alcuni vantaggi del testamento pubblico in quanto consente al testatore di tener celato il suo contenuto, fornendogli però la sicurezza che la carta testamentaria non andrà smarrita e non sarà sottratta o alterata, inoltre offre una notevole sicurezza per quanto riguarda l’origine e la data della stesura.
TESTAMENTO PUBBLICO
Questa forma di testamento offre la massima sicurezza, anche dal punto di vista dell’esattezza giuridica delle disposizioni in esso contenute, avendone preso visione il notaio stesso. L’originale viene conservato dal Notaio, una copia viene conservata dall’Archivio Notarile e viene registrato presso il Registro Testamenti a Roma: non può quindi nè essere smarrito nè essere distrutto. Per annullarlo occorre redigere un nuovo testamento.
COSA FA IL NOTAIO
Testamento pubblico:
Il notaio si premura di identificare esattamente l’interesse perseguito dal testatore qualificando tecnicamente la disposizione. Compito del notaio è quindi di tradurre in linguaggio giuridico la volontà espressa dal testatore in linguaggio normale, utilizzando espressioni univoche e tenendo presenti, al fine di evitarle, le possibili interferenze o confusioni con istituti affini; spesso nella lettura di un testamento olografo ci si trova davanti a difficoltà interpretative delle disposizioni del testatore, non essendo redatto da un tecnico del diritto.
Testamento segreto:
Il notaio riceve, alla presenza di due testimoni, la scheda testamentaria sigillata consegnatagli dal testatore e la dichiarazione da questo fattagli che in quella scheda si contiene la sua volontà testamentaria. L’atto di ricevimento viene sottoscritto dal notaio, dal testatore e dai testimoni. Dopo la morte del testatore, il notaio deve provvedere a pubblicare il testamento.
Come nella pubblicazione del testamento olografo, il notaio procede alla stesura di un verbale sul contenuto del testamento stesso, in presenza di due testimoni.
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
PICCOLO GLOSSARIO GIURIDICO
Testamento
E’ un atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse. ( art. 587 c.c.)
Testamento olografo
E’ l’atto contenuto in un documento interamente redatto, datato e sottoscritto dal testatore. Ha valore di scrittura privata.( art. 602 c.c.)
Testamento segreto
Consiste nella consegna solenne, alla presenza di testimoni, di una scheda contenente le disposizioni testamentarie, al notaio che la riceve e la conserva nei suoi atti. Non deve necessariamente essere scritto dal testatore, ma deve essere sempre da lui sottoscritto. ( art. 604 c.c.)
Testamento pubblico
E’ l’atto contenuto in un documento redatto, con le formalità disposte dalla legge, da un notaio alla presenza di testimoni. ( art. 603 c.c.)
Pubblicazione del testamento
E’ un procedimento a cura del notaio, su istanza di un erede e/o di una persona interessata, a seguito del quale il testamento olografo e quello segreto diventano eseguibili, ossia si dà attuazione alla volontà del defunto in essa contenuta.
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