Plusvalenza immobiliare da cessione di immobili a Torino
Nuova imposta di plusvalenza in caso di vendita di immobili che hanno usufruito del Superbonus
In caso di vendita di un immobile abitativo e relative pertinenze da parte di un privato non esercente arte o professione, prima dei dieci anni dalla conclusione dei lavori inerenti il Superbonus 110% (efficientamento energetico – Sisma bonus) con il relativo credito di imposta o sconto in fattura, il venditore è soggetto all’imposta sulla plusvalenza.
Cos’è l’imposta sulla plusvalenza
L’imposta sulla plusvalenza è il differenziale fra il prezzo pagato nel precedente atto d’acquisto ed il prezzo della vendita, con aliquote (IRPEF) che possono arrivare fino al 43%, senza poter detrarre il valore delle opere effettuate.
Rimane applicabile l’imposta sostitutiva del 26% nel caso il venditore comunichi l’opzione al Notaio Filippone a Torino rogante l’atto di vendita.
ESCLUSIONI
1°) Sono esclusi dalla plusvalenza gli immobili pervenuti per successione.
2°) Gli immobili adibiti ad abitazione principale dal venditore o dai famigliari per la maggior parte dei dieci anni antecedenti la data di vendita o se il periodo è inferiore ai dieci anni, per la maggior parte di tale periodo.
3°) Gli immobili venduti dopo i dieci anni dalla conclusione dei lavori oggetto del Superbonus.
CASI DUBBI
Interventi effettuati solo sulle parti comuni dell’edificio
Tale fattispecie è dibattuta in dottrina, ma allo stato attuale, non essendo stata emanata una precisa circolare ministeriale riguardante i casi dubbi, occorre attendere l’uscita di tale circolare.
Interventi effettuati utilizzando il Bonus 90%, 70% o del 65% a seconda degli anni presi a riferimento
Anche in tali casi, oltre alla necessità di una preventiva consulenza, occorre attendere la posizione del competente ministero, quale sarà determinata dalla Circolare ministeriale di applicazione della normativa sulla plusvalenza da Superbonus.
BENI PERVENUTI PER DONAZIONE
Sono soggetti alla plusvalenza derivante dal superbonus 110%.
Ai fini della determinazione dalla base imponibile deve esser preso in considerazione il prezzo di acquisto dell’immobile da parte del donante, non il valore indicato nella donazione. L’imposta quindi si applicherà sulla plusvalenza realizzata, calcolando tale base imponibile sul differenziale tra l’originario prezzo di acquisto ed il prezzo di vendita.
DEDUCIBILITA’ DEL COSTO DEL SUPERBONUS AL 50%
Nel caso in cui i lavori del Superbonus si siano conclusi da più di cinque anni si possono comprendere tra le spese incrementative del valore iniziale di acquisto i costi sostenuti fruendo del “Superbonus” nella misura del 50%.
Plusvalenza immobiliare dal Notaio
E’ consigliabile una preventiva sessione / consulenza con il Notaio Filippone presso lo Studio notarile di Torino o Moncalieri, o con i suoi collaboratori al fine di conoscere maggiori dettagli sulle nuove normative legate alla plusvalenza immobiliare e agli interventi legati ai bonus.